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Sez. L, Sentenza n. 846 del 11/02/1989 (Rv. 461864 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - MANCANZA DELLA PUBBLICITÀ DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461864-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - MANCANZA DELLA PUBBLICITÀ DEL COSIDDETTO CODICE DISCIPLINARE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La Mancanza della pubblicità del cosiddetto codice disciplinare è priva di rilievo nel caso in cui la giusta causa, posta a base del licenziamento (che ha pur sempre natura disciplinare - secondo la tesi cosiddetta ontologica - ai fini delle garanzie previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970), non sia costituita da quelle infrazioni che, specificamente previste, con le corrispondenti sanzioni, dalla disciplina del rapporto, richiedono di necessità la preventiva conoscenza da parte del lavoratore. (V 5974/88, mass n 460414; (V 5262/88, mass n 459942; (V 3508/88, mass n 458850; (V 3457/88, mass n 458806; (V 1209/88, mass n 457418; (V 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)