Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2322 del 01/02/2011 (Rv. 617272 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari - Sufficienza - Decadenza - Esclusione - Giudizio di rinvio - Estinzione ex art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
La tempestiva riassunzione del processo interrotto (nella specie, per la morte di una delle parti), quando eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, evita ogni decadenza, e, quindi, in caso di giudizio di rinvio, impedisce l'estinzione del processo prevista dall'art. 393 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)