diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2322 del 01/02/2011 (Rv. 617272 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari - Sufficienza - Decadenza - Esclusione - Giudizio di rinvio - Estinzione ex art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617272-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La tempestiva riassunzione del processo interrotto (nella specie, per la morte di una delle parti), quando eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, evita ogni decadenza, e, quindi, in caso di giudizio di rinvio, impedisce l'estinzione del processo prevista dall'art. 393 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)