Sez. 1, Sentenza n. 2932 del 23/04/1997 Cc. (dep. 03/06/1997) Rv. 207774 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizione disagiata - Possesso di piccola somma personale - Preclusività - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Presupposto per la remissione del debito (art. 56 ord. Penitenziario) è soltanto l'esistenza di disagiate condizioni economiche, che ben possono sussistere anche quando il soggetto materialmente disponga di una somma sufficiente a soddisfare il credito erariale per spese di giustizia, ma venga comunque a trovarsi, a seguito del pagamento o indipendentemente da esso, in grave difficoltà o nell'impossibilità di far fronte ad elementari esigenze vitali. Il beneficio non può quindi essere negato sul solo presupposto dell'attuale capienza del patrimonio rispetto al debito verso l'erario, senza accertare se esista lo stato di disagio.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)