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Sez. 1, Sentenza n. 25143 del 14/05/2003 Ud. (dep. 10/06/2003) Rv. 224564 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Requisiti per la concessione - Disagiate condizioni economiche - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224564-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito ai sensi dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), il requisito delle disagiate condizioni economiche del condannato non coincide con la totale mancanza di mezzi economici, ma con uno stato di difficoltà estrema a far fronte alle normali esigenze di una vita decorosa in cui egli si trovi pur svolgendo una attività lavorativa per la quale percepisca una remunerazione. Ne consegue che il semplice svolgimento, da parte del condannato, di un'attività retribuita non esclude che egli versi in disagiate condizioni economiche. (Fattispecie nella quale l'unico reddito del detenuto era costituito dalla mercede di 122, 77 euro mensili percepita dall'Amministrazione carceraria per il lavoro svolto e il debito del quale era stata richiesta la remissione ammontava a 1237 euro)

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)