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Sez. 1, Sentenza n. 2450 del 15/03/1988 (Rv. 458224 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - FIDEIUSSIONE - ACCORDO TRA IL FALLITO ED IL FIDEIUSSORE PER LA CESSIONE AL SECONDO DEI BENI DEL PRIMO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - PREVISIONE DELL'EFFICACIA DELL'ACCORDO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458224-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - FIDEIUSSIONE - ACCORDO TRA IL FALLITO ED IL FIDEIUSSORE PER LA CESSIONE AL SECONDO DEI BENI DEL PRIMO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - PREVISIONE DELL'EFFICACIA DELL'ACCORDO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO - RILEVANZA.*

Nel concordato fallimentare, un accordo fra il fallito ed il fideiussore del concordato medesimo, avente ad oggetto la cessione al secondo dei beni del primo, mentre non è ammissibile in Sede concorsuale e con effetto verso i creditori, deve ritenersi consentito, quale espressione di autonomia privata, qualora sia destinato ad avere efficacia dopo la chiusura delle operazioni di esecuzione del concordato, in quanto non comporta sottrazione di beni o violazione della "par condicio" (sempreché non ricorrano ipotesi di nullità in base alle regole generali dell'art. 1418 cod. civ.). (V 3931/84, mass n 435891; (V 1895/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 129, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)