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Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 23/04/1985 (Rv. 440447 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ELEMENTI FORNITI - IDONEITÀ AD EVIDENZIARE IL FUMUS BONI IURIS - SUFFICIENZA - DICHIARAZIONE DELLA MADRE ED ESISTENZA DI RAPPORTI TRA ESSA ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440447-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ELEMENTI FORNITI - IDONEITÀ AD EVIDENZIARE IL FUMUS BONI IURIS - SUFFICIENZA - DICHIARAZIONE DELLA MADRE ED ESISTENZA DI RAPPORTI TRA ESSA ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - RILEVANZA.*

L'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., non richiede l'acquisizione di elementi forniti di decisivo o comunque elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente la loro idoneità ad evidenziare il "fumus boni iuris", sì da non far apparire l'Azione stessa infondata, avventata o temeraria. Pertanto, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra essa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, pur non costituendo prova della paternità naturale, a norma dell'art. 269 ultimo comma cod. civ., sono valutabili al fine dell'indicata ammissibilità della relativa Azione, al pari di ogni altra circostanza che ne indichi il fondamento, sia pure in termini di probabilità e non certezza. (V 2805/83, mass n 427718; (V 2288/83, mass n 427131).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)