Sez. 1, Sentenza n. 2288 del 30/03/1983 (Rv. 427131 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ACCERTAMENTI DEMANDATI AL GIUDICE DEL MERITO - RAPPORTI CARNALI TRA LA MADRE ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - ACCERTAMENTI DEMANDATI AL GIUDICE DEL MERITO - RAPPORTI CARNALI TRA LA MADRE ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - RILEVANZA.*
Al fine dell'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale, a norma dell'art. 274 cod. civ., il giudice deve accertare soltanto la non manifesta infondatezza della domanda, attraverso una valutazione dei fatti prospettati dall'attore e degli elementi di prova da lui indicati (ma non necessariamente offerti ed espletati) che, per la loro "specificità", vale a dire per la loro correlazione con gli eventi da provare, e senza alcuna limitazione in ordine al tipo di prova utilizzabile, facciano apparire l'Azione verosimilmente non priva di fondamento. Per la detta ammissibilità, pertanto, il giudice può avvalersi anche del fatto di rapporti carnali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, specie quando tale fatto, secondo la previsione dell'art. 269, comma quarto, cod. civ., concorra con altri elementi di convincimento (nella specie discussioni durante la gravidanza in ordine ad un eventuale aborto, interessamento dimostrato al bambino dopo la nascita). (V 1379/82, mass n 419221; (V 172/82, mass n 417853; (V 4283/81, mass n 414965; (Conf 6568/81, mass n 417411; (Conf 6950/81, mass n 416726; (Conf 1626/81, mass n 412298; (Conf 1430/81, mass n 412072; (Conf 1058/81, mass n 411604; (Conf 793/81, mass n 411272).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)