Sez. 1, Sentenza n. 2624 del 10/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 207442 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ INSORTA A SEGUITO DI SENTENZA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DECISIONE - ESCLUSIONE.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Qualora la causa di incompatibilità del giudice insorga in base a una sentenza di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale, gli effetti di detta pronuncia non possono retroagire rispetto a situazioni giuridiche esaurite e a fasi o gradi del procedimento, oramai concluse. (Fattispecie relativa agli effetti della sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)