diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8808 del 21/04/1997 Ud. (dep. 01/10/1997) Rv. 208610 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 34 cod. proc. pen. - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208610-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

La sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 1996 (che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la sussistenza della incompatibilità di un giudice a pronunziare sentenza nei confronti di un imputato ove abbia concorso a pronunziare precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione penale di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata) non determina la nullità "a posteriori" delle sentenze già emanate da giudici che si trovassero in tale condizione, ma attribuisce soltanto - nei procedimenti in cui sia ancora possibile ricorrere a tali strumenti - o al giudice la facoltà-dovere di astenersi o all'imputato la facoltà di chiedere la ricusazione nei termini processuali consentiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)