Sez. 1, Sentenza n. 2048 del 29/04/1989 (Rv. 462630 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
L'accordo sull'indennità espropriativa, per accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, mentre non può venir meno per il solo fatto della revoca di tale accettazione, non si sottrae alle regole generali sulla risoluzione convenzionale, e, pertanto, rimane improduttivo di effetti, legittimando conseguenzialmente la prosecuzione del procedimento ablativo, quando detta revoca sia accettata dall'espropriante, con la formazione di un nuovo consenso diretto a rimuovere il precedente contratto. Peraltro, considerando che l'accordo sull'indennità esige la Forma scritta "ad substantiam", secondo la previsione degli artt. 11 e 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (così come nel sistema della legge 25 giugno 1865 n. 2359), al medesimo requisito di Forma deve ritenersi soggetto anche il contratto risolutorio. (V 2351/81, mass n 413106; (V 3652/68, mass n 336930).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)