Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 08/03/1983 (Rv. 426547 - 01)
AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - NORME RELATIVE - VIOLAZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA FORESTALE LEGGE AUTONOMA DI BOLZANO N. 9 DEL 1977 -OPPOSIZIONE DINNANZI AL PRETORE - SENTENZA DEL PRETORE - PROPONIBILITÀ DELL'APPELLO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - CONFIGURABILITÀ - OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 950 DEL 1967 RELATIVAMENTE ALLA IMPUGNABILITÀ DELLE DECISIONI DEL PRETORE IN MATERIA DI INFRAZIONE ALLE NORME DI POLIZIA FORESTALE - PERSISTENZA.*
AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - NORME RELATIVE - VIOLAZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA FORESTALE LEGGE AUTONOMA DI BOLZANO N. 9 DEL 1977 -OPPOSIZIONE DINNANZI AL PRETORE - SENTENZA DEL PRETORE - PROPONIBILITÀ DELL'APPELLO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - CONFIGURABILITÀ - OPERATIVITÀ DELLA LEGGE N. 950 DEL 1967 RELATIVAMENTE ALLA IMPUGNABILITÀ DELLE DECISIONI DEL PRETORE IN MATERIA DI INFRAZIONE ALLE NORME DI POLIZIA FORESTALE - PERSISTENZA.*
Con riguardo all'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, per violazione delle norme di polizia forestale di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977 n. 9, la proponibilità dell'appello avverso la sentenza del pretore, prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che ha unificato il sistema impugnatorio in materia di sanzioni amministrative consentendo soltanto il ricorso per Cassazione), non può essere negata in base al rilievo che l'art. 8 di detta legge provinciale fa riferimento, nel disciplinare l'opposizione medesima, all'art. 8 della legge 24 dicembre 1975 n. 706, perché tale richiamo va inteso come comprensivo anche del successivo art. 14, che esclude dalla sfera di applicazione della stessa legge la materia delle infrazioni alle norme di polizia forestale, per le quali resta quindi operante la legge 9 ottobre 1967 n. 950, il cui art. 5 non detta limitazioni sull'impugnabilità delle decisioni del pretore. (V 4887/81, mass n 415612.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 09/10/1967 num. 950 art. 5, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 14 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 07/01/1977 num. 9 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)