Sez. 1, Sentenza n. 4887 del 05/08/1981 (Rv. 415612 - 01)
AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - NORME RELATIVE - VIOLAZIONE - SANZIONI - AMMINISTRATIVE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE DINANZI AL PRETORE - SENTENZA DEL PRETORE - IMPUGNABILITÀ DINANZI AL TRIBUNALE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 706 DEL 1975 - DISCIPLINA PREDETTA - PERSISTENZA.*
AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - NORME RELATIVE - VIOLAZIONE - SANZIONI - AMMINISTRATIVE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE DINANZI AL PRETORE - SENTENZA DEL PRETORE - IMPUGNABILITÀ DINANZI AL TRIBUNALE - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 706 DEL 1975 - DISCIPLINA PREDETTA - PERSISTENZA.*
In tema di sanzioni per la trasgressione delle norme di polizia forestale, l'art.5 secondo comma della legge 9 ottobre 1967 n. 950, nel prevedere l'opposizione avanti al pretore avverso l'ingiunzione di pagamento, non detta limitazioni sull'impugnabilità, analoghe a quelle fissate dall'art.9 ottavo comma della legge 3 maggio 1967 n. 317 sulla depenalizzazione delle infrazioni al codice stradale ed ai regolamenti locali, sicché la sentenza resa dal pretore su detta opposizione deve ritenersi appellabile davanti al tribunale, in applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ. tale principio non trova deroga dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1975 n. 706, introduttiva di ulteriori ipotesi di depenalizzazione, atteso che quest'ultima (artt. 8 e 14) non comprende le infrazioni alla legge n. 950 del 1967 fra quelle per le quali opera l'inappellabilità delle sentenze del pretore prevista dal citato art. 9 della legge n. 317 del 1967. (V. 5280/77, mass. N. 388940).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 09/10/1967 num. 950 art. 5, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)