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Sez. 3 - , Sentenza n. 20778 del 28/06/2022 (Rv. 665113 - 02)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro - Richieste risarcitorie stragiudiziali eccedenti il limite del massimale - Obbligo dell’assicuratore di effettuare l’offerta di cui all’art. 148, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 - Sussistenza - Criteri.
Stato
decisa il 2022-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665113-02

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'assicuratore, per non incorrere in responsabilità per "mala gestio", deve effettuare, nei confronti di coloro che abbiano presentato la richiesta stragiudiziale di risarcimento, l'offerta di cui all'art. 148, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, applicando, in caso di incapienza del massimale, il criterio di cui al comma 1 dell'art. 140 del medesimo decreto.

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)