Sez. 3 - , Sentenza n. 13394 del 29/05/2018 (Rv. 649037 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro - Onere dell’assicuratore di provocare le loro richieste risarcitorie - Sussistenza - Risarcimento di alcuni danneggiati - Incapienza del massimale - Opponibilità ai danneggiati non risarciti - Esclusione - Limiti - Facoltà dell’assicuratore di provare che quanto pagato era effettivamente dovuto - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l'assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell'art. 27, comma 1, della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" vigente); ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai danneggiati non risarciti l'incapienza del massimale, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato. Peraltro, nel giudizio promosso dal danneggiato non ancora risarcito, l'assicuratore conserva la facoltà di dimostrare che quanto pagato era effettivamente dovuto, siccome corrispondente al danno subito dal danneggiato risarcito; in tal caso, il suo debito verso il danneggiato non risarcito sarà proporzionalmente ridotto nei limiti della quota di indennizzo che, nel rispetto della "par condicio", sarebbe spettata al danneggiato precedentemente soddisfatto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)