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Sez. 1, Sentenza n. 832 del 20/03/1972 (Rv. 357013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OMESSO ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME COSTITUITO DA UNA DOMANDA NUOVA - VIZIO DI OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OMESSO ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME COSTITUITO DA UNA DOMANDA NUOVA - VIZIO DI OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di appello e inammissibile una nuova domanda che, essendo impostata su elementi non prospettati in primo grado, implichi mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che non puo costituire vizio di omesso esame di fatto decisivo, da parte del giudice di secondo grado, il non avere preso in considerazione il motivo di gravame con il quale era stata proposta una nuova domanda, nel senso suindicato, in quanto l'esame della domanda stessa non avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa. (V 441'71, mass n 350046).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)