Sez. 2, Sentenza n. 441 del 19/01/1971 (Rv. 350046 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - INTRODUZIONE DI PIU AMPIO PETITUM - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - INTRODUZIONE DI PIU AMPIO PETITUM - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando la parte faccia valere dinanzi al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti e la natura della domanda provata in prime cure e, modificando interamente i termini della controversia, introduca per la prima volta in appello un nuovo e piu ampio petitum, sulla cui decisione verrebbe percio a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Conf 1660'69, mass n 340605).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)