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Sez. 3, Sentenza n. 12035 del 19/12/1990 (Rv. 470216 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - LICENZA O CONCESSIONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - INIZIALE DISAGIO EVOLUTOSI IN STATO DI NECESSITÀ - RECESSO DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470216-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - LICENZA O CONCESSIONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - INIZIALE DISAGIO EVOLUTOSI IN STATO DI NECESSITÀ - RECESSO DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ.*

La sopravvenienza dello stato di necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione sussiste anche se una iniziale situazione di disagio - presente al momento del sorgere del rapporto locatizio - subisca nel tempo un processo evolutivo fino a raggiungere quel grado di gravità previsto dalla legge. (Conf 3322/83, mass n 428275).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)