Sez. 3, Sentenza n. 12035 del 19/12/1990 (Rv. 470216 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - LICENZA O CONCESSIONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - INIZIALE DISAGIO EVOLUTOSI IN STATO DI NECESSITÀ - RECESSO DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - LICENZA O CONCESSIONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - INIZIALE DISAGIO EVOLUTOSI IN STATO DI NECESSITÀ - RECESSO DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ.*
La sopravvenienza dello stato di necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione sussiste anche se una iniziale situazione di disagio - presente al momento del sorgere del rapporto locatizio - subisca nel tempo un processo evolutivo fino a raggiungere quel grado di gravità previsto dalla legge. (Conf 3322/83, mass n 428275).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)