Sez. L, Sentenza n. 3377 del 16/05/1983 (Rv. 428275 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione sancita dall'art. 366 n. 2 cod. proc. civ., per la mancata indicazione della sentenza impugnata, va limitata all'ipotesi in cui l'indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile l'identificazione. (nella specie, si è ritenuto che il contenuto dei motivi del ricorso e l'allegazione ad esso della sentenza oggetto delle censure rendevano manifesta l'erroneità dell'indicazione dell'autorità - tribunale di Palermo anziché di Catania - che aveva emesso la sentenza impugnata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)