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Sez. 3, Sentenza n. 204 del 29/01/1970 (Rv. 345013 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - CONTESTUALE IMPEGNO DI ELIMINAZIONE - NUOVA OBBLIGAZIONE AUTONOMA - SOGGEZIONE ALLA PRESCRIZIONE ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1970-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345013-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - CONTESTUALE IMPEGNO DI ELIMINAZIONE - NUOVA OBBLIGAZIONE AUTONOMA - SOGGEZIONE ALLA PRESCRIZIONE ORDINARIA.*

Il riconoscimento da parte del venditore dei vizi, da cui e affetta la cosa venduta, ed il conseguente impegno di porre ad essi adeguato rimedio, eliminando nel contempo le eventuali conseguenze dannose e facendo in modo che le stesse non abbiano piu a verificarsi in futuro, da vita ad una nuova obbligazione di carattere e contenuto autonomo, che si sostituisce all'originaria obbligazione di garanzia, e soggetta non piu ai termini ed alle condizioni stabilite dall'art 1495 cod civ, ma unicamente ai termini ed alle regole che disciplinano la prescrizione ordinaria. (Conf 4037-69, massima n 344538 2157-68, massima n 334334 127-67, massima n 325819(.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)