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Sez. 5, Sentenza n. 43264 del 06/07/2011 Ud. (dep. 22/11/2011) Rv. 251704 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diritto di cronaca - Immediatezza della notizia - Sacrificio della verifica della verità della notizia e della bontà della fonte - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251704-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione a mezzo di giornale televisivo, l'immediatezza della notizia non legittima il sacrificio dell'accuratezza del controllo in ordine alla verità della notizia e all'affidabilità della fonte, in quanto il sacrificio della reputazione è giuridicamente accettabile se giustificato dall'esigenza di esercitare un diritto di pari livello costituzionale, ontologicamente confliggente, come la libertà di manifestazione del pensiero; non è, invece, accettabile se giustificato dall'esigenza di diffusione e di ascolto o meri scopi di concorrenza ampliando l'area di lettori od utenti, trattandosi di esigenze preordinate a soddisfare scelte imprenditoriali di carattere commerciale che non sono prevalenti sui diritti della persona, ex art. 2 e 3 Cost. e sono estranee all'area di tutela dell'art. 21 Cost., posto a fondamento dell'esimente del diritto di cronaca. Ne deriva che la notizia può e deve essere ritardata, in favore del controllo della verità, anche a costo della diminuzione di lettori ed utenti, in conformità con l'interesse pubblico alla informazione, considerato che i cittadini non hanno interesse a conoscere notizie veloci ma non corrispondenti al vero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)