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Sez. 5, Sentenza n. 46528 del 02/12/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 242603 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Scritto anonimo - Esimente del diritto di cronaca - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie: pubblicazione di una lettera anonima in un quotidiano sportivo.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242603-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso, in riforma di quella di condanna pronunciata in primo grado, la responsabilità a titolo di artt. 595 e 57 cod. pen., di due soggetti, rispettivamente nella qualità di giornalista e direttore di un quotidiano sportivo, per avere pubblicato, il primo, e omesso di controllare, il secondo, un articolo in cui si riportava senza commento una lettera inviata da un non meglio identificato "direttivo ultras Spezia", contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra di calcio di La Spezia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)