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Sez. L, Sentenza n. 719 del 16/02/1977 (Rv. 384299 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO DI NASCITA DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - TERMINE SEMESTRALE - DECORSO O MENO DEL TERMINE - RISPETTIVA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384299-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO DI NASCITA DEL RAPPORTO - RILEVANZA - CONDIZIONI - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - TERMINE SEMESTRALE - DECORSO O MENO DEL TERMINE - RISPETTIVA COMPETENZA.*

L'art 413 cod proc civ pone una graduazione tra i diversi fori territoriali per le controversie di lavoro, nel senso che i fori speciali esclusivi sono tra loro alternativamente concorrenti, e, rispetto ad essi, il foro generale ordinario e solo successivamente concorrente. In particolare, il foro del luogo dove e sorto il contratto, aggiunto dal nuovo testo della norma citata, assume autonoma Rilevanza quando e collocato in una circoscrizione del pretore diversa da quella in cui si trovano l'azienda o una dipendenza di essa, o quando sono trascorsi sei mesi dal trasferimento dell'azienda o dalla cessazione di essa o della sua dipendenza. Pertanto, se la domanda e proposta entro i sei mesi, e competente il giudice nella cui circoscrizione e sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza; se la domanda e invece proposta dopo il decorso del detto termine, subentra la Competenza speciale esclusiva e alternativamente concorrente del giudice della circoscrizione in cui e sorto il contratto: solo se e impossibile ricorrere ai fori speciali esclusivi, subentrano i fori ordinari. (V 674/76, mass n 379326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)