Sez. L, Sentenza n. 1901 del 22/03/1984 (Rv. 433975 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONCORRENZA IN VIA ALTERNATIVA D'UNA PLURALITÀ DI FORI - SCELTA - SPETTANZA ALL'ATTORE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CONCORRENZA IN VIA ALTERNATIVA D'UNA PLURALITÀ DI FORI - SCELTA - SPETTANZA ALL'ATTORE.*
Per le controversie di lavoro, l'art. 413 cod. proc. civ. prevede, per la Determinazione del giudice territorialmente competente, che con il forum contractus concorrano, in via alternativa, il foro della Sede dell'azienda e quello della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale questi prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto. La scelta fra detti fori speciali esclusivi - dei quali quello della dipendenza non è applicabile in caso di rapporto di Agenzia - spetta, secondo i principi generali, all'attore. (V 719/77, mass n 384299; (V 309/77, mass n 383846).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)