Sez. 1, Sentenza n. 7795 del 22/10/1987 (Rv. 455624 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIGETTO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO - ACCOGLIMENTO - DECRETO DI RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIGETTO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO - ACCOGLIMENTO - DECRETO DI RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il decreto con il quale la Corte d'appello, in accoglimento del ricorso del creditore istante contro il provvedimento negativo dei primi giudici, rimette d'ufficio gli Atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento a norma del terzo comma dell'art. 22 legge fallimentare, non ha contenuto di sentenza sulla Competenza e non può essere perciò impugnato con regolamento di Competenza. (Conf 981/77, mass n 384602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)