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Sez. 1, Sentenza n. 981 del 09/03/1977 (Rv. 384602 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - ACCOGLIMENTO - DECRETO DI RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384602-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - ACCOGLIMENTO - DECRETO DI RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Il decreto con il quale la Corte d'appello, in accoglimento del ricorso del creditore istante contro il provvedimento negativo dei primi giudici, rimette d'ufficio gli Atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento a norma del comma terzo dell'art 22 legge fallimentare non ha contenuto di sentenza sulla Competenza e non puo essere percio impugnata con regolamento di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)