Sez. 2, Ordinanza n. 2169 del 24/06/1969 Cc. (dep. 26/11/1969) Rv. 113231 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE -PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA E PROVVEDIMENTI DELLA CASSAZIONE - ERRORI IN IUDICANDO - ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DI UN RICORSO - RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE -PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA E PROVVEDIMENTI DELLA CASSAZIONE - ERRORI IN IUDICANDO - ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DI UN RICORSO - RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Gli errori in iudicando, nei quali eventualmente incorra la Corte di Cassazione nel dichiarare la inammissibilita di un ricorso, non possono essere riparati, perche il principio sancito dall'art 552 cod proc pen, secondo cui sono inoppugnabili i provvedimenti della Corte di Cassazione in materia penale, e percio anche le ordinanze dichiarative della inammissibilita dei ricorsi e la possibilita di revoca delle medesime, puo essere superato soltanto nei casi in cui l'ordinanza sia affetta da veri e propri errori materiali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)