Sez. 1, Sentenza n. 2979 del 10/07/1986 Cc. (dep. 08/08/1986) Rv. 173524 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - ORDINANZE DELLA CASSAZIONE - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - ORDINANZE DELLA CASSAZIONE - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI.*
Le ordinanze della Corte di Cassazione anche se dichiarative di inammissibilità possono essere revocate quando sono affette da veri e propri errori materiali o da falsa cognizione dei fatti storici, che investono elementi essenziali della decisione. (nella specie la Corte ha revocato una precedente ordinanza di dichiarazione di inammissibilità di istanza di rimessione, fondata sull'erroneo presupposto che la richiesta non fosse stata notificata ad altra parte privata. (V mass n 113231, in senso difforme; (Conf mass n 160812; (Conf mass n 156559; (Conf mass n 147747).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)