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Sez. 2, Sentenza n. 1809 del 09/07/1964 (Rv. 302586 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DI NUOVI TESTI - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO - DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302586-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DI NUOVI TESTI - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO - DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I poteri del giudice istruttore circa l'assunzione di nuovi testimoni e la rinnovazione dell'esame, secondo la norma dell'art.257 cod. proc.civ., e quelli del giudice di appello di disporre l'assunzione e la rinnovazione della prova, a termini dell'art.356 stesso codice, non sono sindacabili in Cassazione. (Conf 1142/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)