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Sez. 1, Sentenza n. 43435 del 08/11/2005 Cc. (dep. 30/11/2005) Rv. 233271 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Denunce e condanne per fatti successivi alla sentenza concernente l'istanza di riabilitazione - Preclusione automatica alla concessione della riabilitazione - Esclusione - Valutazione motivata di detti elementi in ordine al giudizio globale di buona condotta necessario ai fini della concessione del beneficio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233271-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

Le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate per trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che la denuncia concernente i reati di incendio ed emissione di fumi pericolosi fosse di per sé ostativa della concessione del beneficio, senza prendere in esame le fonti ed il contenuto della denuncia ed i fatti concreti ai quali essa si riferiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)