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Sez. 1, Sentenza n. 2070 del 26/07/1966 (Rv. 324027 - 01)

FALLIMENTO - SOCIETA - SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - DIRITTO DEL SOCIO AD OTTENERE CHE I BENI SOCIALI SIANO VENDUTI PRIMA DI QUELLI APPARTENENTI AL SUO PATRIMONIO PERSONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324027-01

FALLIMENTO - SOCIETA - SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - DIRITTO DEL SOCIO AD OTTENERE CHE I BENI SOCIALI SIANO VENDUTI PRIMA DI QUELLI APPARTENENTI AL SUO PATRIMONIO PERSONALE - ESCLUSIONE.*

Il socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito in proprio unitamente alla societa a norma dell'art. 147 della legge fallimentare non ha alcun diritto di ottenere che, in Sede di liquidazione, gli organi fallimentari procedano alla vendita dei beni sociali prima di quelli che appartengono al suo patrimonio personale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 104, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)