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Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 28/05/1996 (Rv. 497848 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AGRARIA | Avallo - Obbligazione cambiaria dell'avallante - Contenuto - Principio di letteralita - Applicabilita - Pagamento di interessi convenzionali successivi alla scadenza del titolo - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497848-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AGRARIA

Anche l'avallante di cambiale agraria - a norma dell'art. 7 del R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509 (convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760), che richiama il disposto dell'art. 37 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 - è obbligato "nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è dato", nel senso che la sua obbligazione cartolare, in base al principio di letteralità, consiste nel garantire esclusivamente il pagamento della somma indicata nel titolo, senza che nei suoi confronti possano assumere alcun rilievo obbligazioni extracartolari (in particolare, riguardanti gli interessi di mora) intercorse tra il possessore del titolo e l'emittente. Pertanto, l'avallante di cambiali agrarie non è tenuto al pagamento di interessi convenzionali stabiliti nel contratto di mutuo per il periodo successivo alla scadenza dei titoli.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 29/07/1927 num. 1509 art. 7, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)