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Sez. 5, Sentenza n. 4407 del 02/03/2005 (Rv. 580522 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Agevolazioni ex art. 15 d.P.R. n. 601/73 - In materia di imposta ipotecaria - Operazioni di finanziamento - Scopertura di conto corrente e cambiali agrarie - Benefici - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580522-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE

Le agevolazioni tributarie in materia di imposta ipotecaria, previste dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, si applicano sia alle operazioni di finanziamento, come la scopertura di conto corrente e di conto corrente speciale, sia alle cambiali agrarie che, a differenza delle cambiali ordinarie, realizzano una forma di finanziamento oggetto di agevolazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)