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Sez. L, Sentenza n. 469 del 28/01/1985 (Rv. 438681 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTROVERSIA TRA UN AVVOCATO E LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI AVENTE AD OGGETTO LA MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'ATTORE - DISCIPLINA EX ART. 444, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438681-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTROVERSIA TRA UN AVVOCATO E LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI AVENTE AD OGGETTO LA MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI - COMPETENZA DEL PRETORE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'ATTORE - DISCIPLINA EX ART. 444, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La controversia fra un avvocato e la cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori, avente ad oggetto la misura dei contributi a questa dovuti, è di Competenza del pretore del luogo in cui risiede l'attore, ai sensi del primo comma dell'art. 444 cod. proc. civ. che si applica a tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche non concernenti un rapporto di lavoro subordinato. Alla medesima controversia non si applica invece il terzo comma della detta norma - secondo cui, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per gli inadempimenti di tali obblighi contributivi, è competente il pretore del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'ente - poiché la relativa disposizione concerne i soli rapporti di lavoro subordinato. (V 2687/83, mass n 427582; (V 2513/82, mass n 420379).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)