Sez. L, Sentenza n. 2513 del 23/04/1982 (Rv. 420379 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTROVERSIA CON LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA AVENTE AD OGGETTO LA MISURA DEI CONTRIBUTI EX LEGGE N. 991 DEL 1969 - COMPETENZA - DETERMINAZIONE EX ART. 444, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 444, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 25 COST. - INSUSSISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CONTROVERSIA CON LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA AVENTE AD OGGETTO LA MISURA DEI CONTRIBUTI EX LEGGE N. 991 DEL 1969 - COMPETENZA - DETERMINAZIONE EX ART. 444, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - DISCIPLINA EX ART. 444, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 25 COST. - INSUSSISTENZA.*
La controversia tra un avvocato e la cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori, avente ad oggetto la misura dei contributi dovuti ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 991, è di Competenza del pretore del luogo in cui risiede l'attore, ai sensi del primo comma dell'art. 444 cod. proc. civ. che si applica a tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, anche non concernenti un rapporto di lavoro subordinato. Alla medesima controversia non si applica, invece, il terzo comma del citato art. 444 - secondo cui per le controversie relative agli obblighi previdenziali del datore di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il pretore del luogo dove ha Sede l'ufficio dell'ente - poiché esso concerne i soli rapporti di lavoro subordinato; e ciò senza violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, attesa la diversità delle situazioni considerate dalla norma nel dettare le regole di cui ai commi suddetti. (V 995/77, mass n 384620).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 991 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)