Sez. 1, Sentenza n. 1086 del 14/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207039 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Sospensione provvisoria - Revoca intervenuta oltre il termine di cui all'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 - Conseguenze - Illegittimità della revoca - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non costituisce vizio di legittimità dell'ordinanza che revoca la misura alternativa alla detenzione in carcere, avendo come unico effetto l'inefficacia del decreto di provvisoria sospensione della misura; con la conseguenza che, ove non intervenga l'ordinanza "de qua", la misura riprende la sua efficacia, fino alla pronuncia del provvedimento di revoca che legittimamente ne determina l'interruzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)