Sez. 1, Sentenza n. 1403 del 16/02/1999 Cc. (dep. 01/04/1999) Rv. 213255 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Sospensione provvisoria - Revoca intervenuta oltre il termine di cui all'art.51-ter ord.penit. - Conseguenze - Perdita di efficacia della sospensione - Illegittimità della revoca - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La mancata osservanza del termine di trenta giorni entro il quale, a norma dell'art.51-ter ord.penit., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensione emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attesa la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro il termine predetto.La mancata osservanza di tale termine non assume invece alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoca della misura emesso dal tribunale, considerato che in relazione alla ritardata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)