Sez. 2, Sentenza n. 741 del 07/03/1968 (Rv. 331979 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - NORME RELATIVE - NATURA - VIOLAZIONE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO FRONTISTANTE ALL'ARRETRAMENTO DELLA COSTRUZIONE ERETTA IN VIOLAZIONE - ESCLUSIONE - ART. 16 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI COURMAYER.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ALTEZZA DEGLI EDIFICI - NORME RELATIVE - NATURA - VIOLAZIONE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO FRONTISTANTE ALL'ARRETRAMENTO DELLA COSTRUZIONE ERETTA IN VIOLAZIONE - ESCLUSIONE - ART. 16 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI COURMAYER.*
Le norme dei regolamenti comunali edilizi sull'altezza dei fabbricati (nella specie, l'art. 16 del regolamento edilizio 27 febbraio 1938 tuttora vigente nel comune di courmayer, che prescrive per le nuove fabbriche prospicienti le pubbliche vie una altezza non superiore di una volta e mezza la larghezza della via stessa) non riguardano e non integrano le Disposizioni del codice civile in materia di rapporti di vicinato sicche manca al proprietario di un fabbricato sito al lato opposto della detta via un diritto soggettivo per chiedere l'arretramento di una costruzione eretta in violazione delle indicate norme.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)