Sez. 2, Sentenza n. 1489 del 15/09/1970 (Rv. 347326 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO TRA DISTANZA E ALTEZZA - DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA IN RAPPORTO ALLA ALTEZZA - NORMA RELATIVA - NATURA DI INTEGRAZIONE DEL COD CIV - VIOLAZIONE - SANZIONI CONSEGUENTI - FATTISPECIE IN TEMA DI REGOLAMENTO INTEGRATIVO DI PALERMO.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO TRA DISTANZA E ALTEZZA - DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA IN RAPPORTO ALLA ALTEZZA - NORMA RELATIVA - NATURA DI INTEGRAZIONE DEL COD CIV - VIOLAZIONE - SANZIONI CONSEGUENTI - FATTISPECIE IN TEMA DI REGOLAMENTO INTEGRATIVO DI PALERMO.*
Le norme dei regolamenti comunali edilizi, che prescrivono una distanza fra costruzioni in misura diversa da quella stabilita dal cod civ, per l'esplicito disposto dell'art 873 cod civ devono considerarsi integrative del codice medesimo il quale, rinviando ai regolamenti locali per tutto cio che riguarda le distanze nelle costruzioni, comprende l'intera disciplina predisposta da quelle fonti. Dalla violazione di tali norme le quali, incidendo sui rapporti di vicinato, impongono mutue limitazioni per le proprieta contigue, deriva a favore del privato che si pretenda leso un diritto soggettivo perfetto la cui tutela e piena e si attua mediante l'eliminazione dello stato di cose abusivamente creato e il risarcimento del danno che ne sia derivato. Pertanto il regolamento edilizio che determini la distanza fra due edifici in proporzione della loro altezza viene a porre in essere una norma integrativa della disciplina delle distanze imposta dal cod civ, la quale attribuisce ai rispettivi proprietari un diritto soggettivo perfetto nel senso che, oltre l'interesse pubblico dell'edilizia e dell'igiene, essa tutela anche quello privato dei vicini nei loro rapporti reciproci. Di conseguenza, in caso di superamento dell'altezza massima risultante dal rapporto proporzionale con lo spazio interno fra i due edifici, puo invocarsi la sanzione della riduzione in pristino, prevista dal secondo comma dell'art 872 cod civ, oltre al risarcimento del danno eventualmente derivatone. (applicazione riguardante l'art 4 del regolamento edilizio integrativo della citta di Palermo, approvato con decreto dell' assessore regionale ai llpp, di concerto con quello agli enti locali, in data 5 luglio 1956). (V 3724'68, mass n 337057 855'68, mass n 332162 741'68, mass n 331979 957'66, mass n 321908).*
Riferimenti normativi: Regol. Locale 05/07/1956 art. 4, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)