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Sez. L, Sentenza n. 23299 del 18/11/2010 (Rv. 615745 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 - Trattamento economico di malattia erogato dal datore di lavoro - Obbligo di versamento dei contributi relativi - Esclusione - Contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - Ripetibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615745-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

La norma di cui all'art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 - che esclude l'obbligo di versamento dei contributi da parte del datore, che abbia corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, prevedendo tuttavia che restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - ha portata retroattiva quanto all'obbligo datoriale, mentre non si applica alle contribuzioni già versate, che restano irripetibili, per effetto della seconda parte della norma la quale, in quanto espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore, nella conformazione dell'obbligazione contributiva, è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con la sentenza n. 48 del 2010.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 9, Legge 05/08/2008 num. 138 art. 133, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)