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Sez. L, Sentenza n. 27162 del 14/11/2008 (Rv. 605752 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 - Trattamento economico di malattia erogato dal datore di lavoro - Obbligo di versamento dei contributi relativi - Esclusione - Contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - Ripetibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605752-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

La norma di cui all'art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 -che esclude l'obbligo di versamento dei contributi da parte del datore, che abbia corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, prevedendo, tuttavia, che restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009- ha portata retroattiva quanto all'obbligo datoriale, mentre non si applica alle contribuzioni già versate, che restano irripetibili, per effetto della seconda parte della norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 9, Legge 05/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)