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Sez. 3, Sentenza n. 9837 del 01/10/1996 Ud. (dep. 19/11/1996) Rv. 206472 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Cave - Prosecuzione dell'attività in zona sottoposta a vincolo paesaggistico "ex lege" n. 431 del 1985 - Autorizzazione espressa e specifica della autorità competente - Necessità - Fattispecie: ritenuta configurabilità di reato ex art. 1 - "sexies" legge n. 431 del 1985.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206472-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In materia di cave, deve ritenersi, in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, che la prosecuzione dell'attività di cava, in zona sottoposta da questa legge a vincolo paesaggistico, è possibile soltanto a seguito di autorizzazione espressa e specifica della autorità competente, che possa valutare l'interesse pubblico e la compatibilità con esso dell'attività economica espletata. (Nella specie la S.C. ha osservato che, ancor prima della legge statale n. 431 del 1985, la legge della Regione Lombardia n. 18 del 1992 per le cave, in corso di esercizio, prescriveva espressamente l'autorizzazione entro 180 giorni dall'approvazione del Piano Cave: anche sotto tale profilo la penale responsabilità sussisteva a carico degli imputati per l'assoluta carenza di autorizzazione nei termini prescritti).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)