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Sez. 2, Sentenza n. 8629 del 29/08/1998 (Rv. 518501 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Criteri di attribuzione (art. 720 cod. civ.) - Osservanza da parte del giudice - Necessità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518501-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ

In tema di divisione ereditaria di immobili indivisibili (o non comodamente divisibili), la richiesta di attribuzione del bene da parte del coerede titolare della maggior quota (richiesta che, attenendo alle modalità di attuazione della divisione, si risolve in una mera specificazione della domanda introduttiva di scioglimento della comunione ed è, pertanto, proponibile per la prima volta anche in appello) vincola il giudice alla pronuncia di assegnazione per l'intero con addebito dell'eccedenza alla porzione dell'istante, salvo la comprovata esistenza di gravi motivi, concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi (nella specie, il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., nel disporre l'assegnazione di un immobile al coerede istante, titolare della maggior quota, aveva affermato che il comportamento processuale degli altri coeredi -tre dei quali erano rimasti contumaci, mentre il quarto aveva rinunziato alla costituzione in giudizio- aveva impedito ogni opportuna valutazione in ordine alla possibilità alternativa di un'attribuzione congiunta del bene, pur sempre necessaria ai fini della predicabilità della subvalenza, nella specie, del -prioritario- criterio, ispirato al "favor divisionis", dell'attribuzione del bene al titolare della maggior quota).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)