Sez. 2, Sentenza n. 7588 del 11/07/1995 (Rv. 493235 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod. civ. - Obbligo di osservanza da parte del giudice - Limiti.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ
In tema di divisione di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, i criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod. civ. in base ai quali l'immobile medesimo deve essere compreso per intero (con l'addebito dell'eccedenza nella porzione del condividente avente la quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti ove questi ne chiedano congiuntamente l'attribuzione, devono essere preferibilmente seguiti, nel senso che il giudice se ne può discostare solo per motivi gravi ed attinenti all'interesse comune dei condividenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)