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Sez. U, Sentenza n. 2995 del 28/09/1968 (Rv. 335827 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI - GIUDIZIO IN MATERIA DI PENSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONDIZIONI - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLE RITENUTE APPLICATE DALL'ENTE OBBLIGATO ALLA PENSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1968-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335827-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI - GIUDIZIO IN MATERIA DI PENSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - CONDIZIONI - CONTROVERSIA IN ORDINE ALLE RITENUTE APPLICATE DALL'ENTE OBBLIGATO ALLA PENSIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La giurisdizione della Corte dei conti concerne i provvedimenti definitivi di concessione o di rifiuto della pensione, lesivi del diritto del pensionato, in ordine all'an o al quantum dei diritti stessi tale giurisdizione, piena ed esclusiva, implica il potere di giudicare di ogni questione influente in ordine alla sussistenza, al contenuto ed all'estensione del diritto di pensione e di giudicare, quindi, anche sulla legittimita dei provvedimenti amministrativi incidenti sul cennato diritto, al fine di disapplicarli, in relazione al diritto alla pensione. Quando, invece, non sia in contestazione il diritto alla pensione in relazione ad un provvedimento definitivo che in tutto o in parte lo disconosca, ma si controverta sulle ritenute applicate, in forza di proprie determinazioni, dall'ente obbligato al pagamento della pensione, la giurisdizione della Corte dei conti resta esclusa, dato che la controversia concerne solo modalita di esecuzione dell'obbligazione di corrispondere la pensione. In tal caso, si ha la giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria.*

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)