Sez. 3, Sentenza n. 14433 del 17/02/2004 Ud. (dep. 24/03/2004) Rv. 227958 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Opere assentite in zone vincolate - Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Distruzione o depauperamento di bellezze naturali - Configurabilità - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, gli interventi su beni tutelati previamente assentiti dal provvedimento autorizzatorio dell'autorità preposta alla tutela del vincolo non possono integrare il reato di cui all'art. 734 cod. pen., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, fatto salvo il giudizio incidentale di legittimità attribuito al giudice ordinario sulla comparazione tra i beni e gli interessi in conflitto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)