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Sez. 3, Sentenza n. 14433 del 17/02/2004 Ud. (dep. 24/03/2004) Rv. 227958 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Opere assentite in zone vincolate - Reato di cui all'art. 734 cod. pen. - Distruzione o depauperamento di bellezze naturali - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227958-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In materia di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, gli interventi su beni tutelati previamente assentiti dal provvedimento autorizzatorio dell'autorità preposta alla tutela del vincolo non possono integrare il reato di cui all'art. 734 cod. pen., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, fatto salvo il giudizio incidentale di legittimità attribuito al giudice ordinario sulla comparazione tra i beni e gli interessi in conflitto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)