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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21864 del 21/07/2023 (Rv. 668680 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Concordato in continuità - Causa tipica - Attività di impresa cessata - Mera gestione di una partecipazione minoritaria - Continuità aziendale - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668680-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO

La causa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momento della domanda, l'attività d'impresa risulti insussistente in quanto cessata e ridotta alla mera gestione di una partecipazione minoritaria, giustificandosi l'accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell'attività e dei valori aziendali.

Legge Falliment. art. 186 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)