Sez. 1, Ordinanza n. 22931 del 08/07/2026 (Rv. 679386-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Concordato preventivo in continuità indiretta - Configurabilità - Requisiti - Art. 84, comma 2, CCII - Clausola di chiusura.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Ai fini della configurabilità del concordato preventivo in continuità indiretta, ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII, è necessario che la continuità, ove solo parziale, investa almeno una porzione significativa dell'originario nucleo aziendale e che, qualora essa si fondi su uno o più contratti di affitto, questi risultino funzionalmente collegati alla regolazione della crisi e, pertanto, strettamente connessi, anche sotto il profilo cronologico, alla presentazione del piano che accompagna il ricorso, mentre il successivo riferimento "a qualunque altro titolo" - contenuto nella seconda parte della disposizione - assume valore di clausola di chiusura, riferibile a fattispecie ulteriori rispetto a quelle tipiche delineate nella prima parte, purché idonee a integrarne i medesimi presupposti di funzionalità.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 47, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 84 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 112, Legge Falliment. art. 163 bis, Legge Falliment. art. 182 bis, Direttive del Consiglio CEE 20/06/2019 num. 1023 art. 2 com. 1 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)