diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 27728 del 30/12/2009 (Rv. 611175 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Regolamento delle spese processuali - Art. 91 ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta - Compensazione delle spese - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611175-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

I giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all'applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)