Sez. L, Sentenza n. 11883 del 06/08/2003 (Rv. 565711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie in materia del contratto collettivo INAS del 1.1.1998, relativa all'interpretazione della nozione di unità produttiva.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è attività istituzionalmente demandata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della corretta applicazione delle regole ermeneutiche e della correttezza della motivazione.(Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito emessa in riferimento all'art. 27 del contratto collettivo 1 gennaio 1998 relativo ai dipendenti dell'INAS, che distingue l'ipotesi di trasferimento del personale, al quale è applicabile la tutela dettata dall'art. 2103 cod. civ., dalla utilizzazione del personale spostandolo da una zona all'altra nell'ambito provinciale, che per previsione contrattuale espressa non costituisce trasferimento, in quanto tale sentenza, dopo aver affermato che l'unità produttiva veniva identificata dal contratto collettivo come il complesso degli uffici ubicati in una stessa provincia, aveva poi motivato contraddittoriamente, configurando come autonome unità produttive alcuni sportelli operativi dell'INAS, anche se ubicati all'interno della stessa provincia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 01/01/1998 num. 27, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)