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Sez. 1, Sentenza n. 2705 del 08/03/1995 (Rv. 490989 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Enti di assistenza e beneficienza - Attività commerciale non prevalente - Nozione - Pagamento di aliquota ridotta - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490989-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'I.R.P.E.G., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in favore degli enti di assistenza e beneficienza, non è sufficiente che tali enti siano sorti con gli enunciati fini, ma - dovendosi la norma anzidetta coordinare con le disposizioni dettate in via generale dall'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 - occorre, altresì, accertare che l'attività dagli stessi esercitata non abbia carattere commerciale esclusivo o principale, ovvero quando si tratti di attività commerciale non prevalente, che essa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini predetti. Tale rapporto di strumentalità deve essere accertato dal giudice del merito - ed il relativo accertamento ove sia logicamente e congruamente motivato è incensurabile in sede di legittimità - e lo stesso viene ad essere correttamente escluso quando si tratta di attività volta al procacciamento di mezzi economici, ove, per la intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine, non sia con esso coerente, in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)